L'assemblea
generale di Melfi
Nel settembre del 1129 Ruggiero d’Altavilla “muovendo
per Melfi, ordinò a tutti i grandi di Puglia di presentarsi
a lui, e ad essi impose tra l’altro anche quest’editto,
che restando in pace non si combattessero tra loro. Contemporaneamente
li costrinse a giurare che da quel momento in avanti avrebbero
mantenuto, e aiutato a mantenere, pace e giustizia...”.
Fu questo il primo significativo atto politico fatto sul continente
dal conte di Sicilia, dopo che il 22 agosto dell’anno precedente
aveva ricevuto dal pontefice Onorio II l’investitura del
ducato di Puglia.
In questa circostanza il neo-duca manifestò in modo molto
esplicito quelle che, in quel momento, erano le connotazioni
fondamentali del suo concetto di potere, che avrebbero però permeato,
anche negli anni successivi, il suo concetto di regalità.
Egli, inoltre, mostrò in modo altrettanto evidente la
linea di tendenza alla quale si sarebbe costantemente tenuto
fedele in tutti gli atti fondamentali che avrebbero portato alla
costruzione del suo edificio statuale, e cioè quella di
inserire all’interno delle situazioni consolidatesi nella
lunga gestione dell’insediamento normanno, strutture istituzionali
ed amministrative provenienti in prevalenza dalla cultura franco-normanna,
ma anche da quella bizantina, araba, e longobarda. Nel caso specifico
di Melfi è da sottolineare innanzitutto come Ruggiero
sia apparso mosso dalla volontà di esercitare un’effettiva
potestà, la quale esigeva soltanto obbedienza da parte
dei componenti l’assemblea. In secondo luogo è da
notare come egli abbia utilizzato un’antica istituzione
franca, cioè l’assemblea dei nobili, che era sconosciuta
alla tradizione del Mezzogiorno, per affermare quello che Alessandro
di Telese chiama un edictum, e che altro non era se non l’antico
bando di pace con il quale il re franco salvaguardava la pace
pubblica. E, come la pax regis franca era la “premessa
indispensabile per conservare la capacità difensiva ed
indirizzare il popolo alla sua più alta meta politica”,
allo stesso modo l’Altavilla intese il suo editto di pace.
Lo testimonia, ancora una volta, l’abate telesino, che
così commenta l’episodio: “Non stupisce dunque
che avesse potuto sottomettersi tutte le terre con l’aiuto
di Dio, giacché, promulgato che fu tale severo rigore
di giustizia, in ogni parte del suo dominio si vide affermarsi
la stabile pace, nella quale, secondo il salmista, tiene il suo
luogo il Signore”.
Le assemblee generali di Ariano e di Silva Marca
Diventato re e consolidata la sua autorità su tutto
il territorio del Regno, Ruggiero ebbe modo di andare sempre
meglio precisando la sua nozione di sovranità in due
nuove assemblee, che, a differenza di quella di Melfi, furono
generali, cioè vi parteciparono tutti gli uomini liberi.
Si tratta delle assemblee tenute ad Ariano (prov. Avellino)
nel 1140, e a Silva Marca presso Ariano nel 1142.
Lo stato della documentazione ci impedisce di conoscere nei
particolari lo svolgimento di queste due assemblee, ma non
sembra che possano sussistere dubbi circa gli argomenti che
vi furono trattati.
Ad Ariano il re si occupò di questioni legislative: “trattò innumerevoli
affari nella curia di grandi e di vescovi colà riunita.
Tra le altre sue disposizioni emanò un terribile editto...
e cioè che nessuno di coloro che vivevano in tutto il
regno accettasse o spendesse nei mercati le romesine, e con
decisione mortale impose una sua moneta, cui diede il nome
di ducato, che valeva otto romesine, e che alla prova esultava
assai più di rame che d’argento”; e “ promulgò leggi
da lui novellamente istituite”.
A Silva Marca, invece, Ruggiero trattò i problemi connessi
con il servizio militare che avevano dato luogo a contrasti
ed ingiustizie: “cum apud Silvam Marcam cum Anfuso Neapolitanorum
duce et Capuanorum principe filio nostro et comitibus nostris
ceterisque baronibus et parte maxima populi regni nostri ad
altercationes et iniusticias corrigendas congregaremur”.
L'organizzazione amministrativa
Ruggiero organizzò la struttura
amministrativa del suo Regno in questo modo.
Ai componenti della sua Curia, che aveva sede stabile nella
capitale Palermo, affidò i compiti propri del governo
centrale. Egli, però, non giunse a delineare per ciascuno
dei singoli funzionari dei compiti specifici, connessi con
le cariche ricoperte, ma di volta in volta affidò loro
le mansioni più varie. Questo, tuttavia, non significò che
l’ordinamento centrale del Regnum Siciliae fosse privo
di un’articolazione interna, perché con l’introduzione
nella Curia, fin dal 1145, di individui muniti di competenze
professionali, si avviò di fatto una differenziazione
tra mansioni giudiziarie e finanziarie.
Il territorio del Regno fu diviso in tre grandi province: il
Ducatus Apuliae, il Principatus Capuae, e la Sicilia, che comprendeva
anche la Calabria a sud del fiume Sinni.
In ciascuna di queste tre province il re nominò dei
suoi funzionari. Costoro avevano competenza in precisi ambiti,
che coprivano tutto il territorio del Regno, e si occupavano
dell’amministrazione sia della giustizia (giustizieri)
che delle finanze (camerari). Le città, inoltre, pur
continuando spesso a godere dei loro usi e delle loro antiche
consuetudini, furono sottoposte al re, che designava i suoi
ufficiali (strateghi, catapani, giudici), ai quali demandava
dei compiti precisi.
Accanto all’amministrazione della giustizia e delle finanze,
era compito precipuo del re quello di organizzare e comandare
l’esercito. A questo scopo Ruggiero d’Altavilla
prese alcune decisioni rivoluzionarie, che gli consentirono
di utilizzare le istituzioni feudo-vassallatiche, introdotte
dai Normanni nel Mezzogiorno, per rinforzare l’autorità regia.
Primo in Europa egli intuì che la feudalità e
la regalità non erano affatto delle istituzioni antitetiche,
e che nell’Italia meridionale, anche grazie al fecondo
processo dell’insediamento normanno, si erano determinate
le condizioni favorevoli a che ciò avvenisse.
In entrambe le assemblee, che non avevano né potere
deliberativo né consultivo, l’Altavilla provvide
ad attuare una sua nuova ed originale concezione della sovranità.
In essa si sposava la tradizione romana dell’imperium,
filtrata attraverso il modello bizantino, con la concezione
franca del legame personale tra sovrano e popolo.
Il re era titolare diretto di ogni potere. Pertanto, tutti
coloro che all’interno dello Stato esercitavano un qualche
potere, lo facevano “per partecipazione”, nel senso
che svolgevano delle mansioni per diretto volere del sovrano
e senza alcuna autonomia, tanto che gli uffici di cui erano
titolari, non erano destinati a svolgere dei compiti ben precisi,
ma soltanto quelli che di volta in volta erano loro demandati
dal re.
Questa “reductio ad unum” di tutti i poteri pubblici
dello Stato, era accompagnata dalla concezione del legame personale
tra sovrano e popolo, nella quale l’infedeltà appariva
il reato più grave, che comportava la perdita del favore
regio: “perciò vogliamo e ordiniamo che accogliate
con fedeltà e zelo le disposizioni da noi promulgate
o composte”. Il re era, cioè, legato ai suoi sudditi
da un legame diretto, che non era mediato da alcuna struttura
operante nello Stato, e tanto meno da quella feudale, i cui
compiti erano esclusivamente militari.
Queste premesse teoriche si concretizzarono nella fondazione,
negli anni successivi, di una struttura statuale monarchica,
che era fondata sulla burocrazia, e che aveva origine dal sovrano
ed in lui ritornava.
La nascita del sistema feudale
Fedele alla concezione della regalità che assorbiva
in sé tutti i poteri dello Stato, il re di Sicilia permise
l’esistenza di un solo tipo fondamentale di feudo, quello
in capite de domino Rege. Il titolare era direttamente e personalmente
responsabile verso il re, ovvero verso i suoi funzionari, non
solo del suo operato, ma anche, e soprattutto, della regolare
prestazione del servizio militare dovuto, che era computato
in modo proporzionale alla consistenza del possesso feudale.
La nascita del feudo in capite de domino Rege fu il risultato
di almeno due geniali operazioni, portate a termine da Ruggiero,
con molta probabilità, io ritengo, nell’assemblea
generale di Silva Marca del 1142.
A Silva Marca egli estese a tutte le contee del Regno un modello
di organizzazione territoriale, che aveva avuto modo di sperimentare
con la contea di Conversano fin dal 1134, e che era stato forse
ideato da Roberto il Guiscardo. Si trattava di togliere alla
contea la sua antica fisionomia di signoria territoriale, per
attribuirle una funzione squisitamente militare. In questa
prospettiva Ruggiero istituì dei nuovi organismi feudali,
che chiamò contee, i quali erano costituiti da una serie
di terrae che non erano necessariamente contigue tra loro,
sparse a macchia di leopardo, e che erano poste in difesa di
itinerari strategicamente rilevanti. Tutti i nuovi conti furono,
poi, legati al re da un vincolo di sangue. Ciò permise
loro di partecipare della potestà regia, attraverso
l’esercizio di taluni regalia, e attraverso il comando
attivo in guerra sui cavalieri, che essi erano tenuti, come
tutti gli altri esponenti della gerarchia feudale, a fornire
all’esercito del re in numero proporzionato alla consistenza
dei rispettivi beneficia.
La seconda, geniale operazione attuata da re Ruggiero nell’assemblea
di Silva Marca, fu l’istituzione di una nuova categoria
di feudi, che nella seconda metà del XII secolo furono
chiamati feuda quaternata o feuda in baronia. Si trattava di
feudi sui quali il re esercitava il più stretto controllo,
perché era necessario comunque il suo assenso nella
loro trasmissione, anche quando si trattava degli eredi legittimi.
In cambio i titolari godevano del diritto regio di riscuotere
il plateaticum.
Anche i feuda in baronia dovevano all’esercito regio
un numero di cavalieri proporzionato alla loro consistenza.
Ma, a differenza di quanto avveniva per quelli comitali, i
cavalieri che essi fornivano erano comandati da un funzionario
regio, detto connestabile, che aveva competenza nell’ambito
di ben definiti distretti territoriali, detti “connestabilie”.
Ai connestabili, inoltre, era demandato il compito, all’interno
delle rispettive connestabilie, del comando, dell’ispezione
delle armi e dell’equipaggiamento, oltre che sui cavalieri
forniti all’esercito regio dai feuda quaternata, anche
su quelli forniti dai semplici feudi in capite de domino Rege,
nonché dalle terre e dalle città demaniali, e
dai possessori di terre patrimoniali.
I connestabili, dunque, esercitavano le loro competenze tanto
sulle terre demaniali quanto su quelle feudali, in precisi
ambiti circoscrizionali che ricoprivano tutto il Regno, e,
al pari degli altri funzionari regi, “appaiono come le
strutture portanti di un moderno edificio, strutture che non
troverebbero una loro funzionalità nella costruzione
di forma piramidale che è propria dello Stato feudale”.
In conclusione, sia la struttura amministrativa che l’organizzazione
feudale del Regno furono plasmate da re Ruggiero in armonia
con la sua concezione di una monarchia assoluta fondata sulla
burocrazia: egli, ben più di Federico II, vide il suo
Regno come “opera d’arte”.